Art. 16
Marcatura CE dei prodotti
In vigore dal 16 lug 2022
1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed è apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile, prima che il prodotto sia immesso sul mercato. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, il marchio è apposto sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82#art-16