Art. 11

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 16 lug 2022
1. Gli operatori economici di cui agli articoli da 6, 7, 8 e 9 indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta ogni operatore economico che abbia fornito loro un determinato prodotto ovvero l'operatore economico cui essi stessi abbiano fornito un determinato prodotto. 2. Gli operatori economici di cui agli articoli da 6 a 9 sono tenuti a conservare e rendere disponibili le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di cinque anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di cinque anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82#art-11

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Identificazione degli operatori economici (Art. 11 Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi.) — Testo vigente | Portale Normativo