Art. 10

Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori

In vigore dal 16 lug 2022
Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori 1. L'importatore o il distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio d'impresa oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla conformità ai requisiti di accessibilità di cui all' è considerato fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82#art-10

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