Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 16 lug 2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l';
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l' e l'allegato A, n. 17;
Vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 30 marzo 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per le disabilità, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi di cui ai commi 2 e 3 immessi sul mercato a far data dal 28 giugno 2025.
2. Il presente decreto si applica ai seguenti prodotti immessi sul mercato:
a) sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori per tali sistemi hardware;
b) i terminali self-service di pagamento e quelli destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dal presente decreto;
c) apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;
d) apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi;
e) lettori di libri elettronici (e-reader).
3. Fatto salvo quanto previsto dall', il presente decreto si applica ai seguenti servizi:
a) servizi di comunicazione elettronica, fatta esclusione di servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;
b) servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
c) gli elementi seguenti relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ivi compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali:
1) siti web;
2) servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili;
3) biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica;
4) fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; per quanto riguarda gli schermi informativi ciò si limita agli schermi interattivi situati nel territorio dell'Unione;
5) terminali self-service interattivi situati nel territorio dell'Unione, fatta esclusione di quelli installati come parti integranti su veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di trasporto passeggeri;
d) servizi bancari per consumatori;
e) libri elettronici (e-book) e software dedicati;
f) servizi di commercio elettronico.
4. Il presente decreto si applica alla raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112».
5. Il presente decreto non si applica ai contenuti di siti web e alle applicazioni mobili seguenti:
a) media basati sul tempo preregistrati e pubblicati prima del 28 giugno 2025;
b) formati di file per ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025;
c) carte e servizi di cartografia online, qualora per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile;
d) contenuti di terzi che non sono nè finanziati nè sviluppati dall'operatore economico interessato nè sottoposti al suo controllo;
e) contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025.
6. Il presente decreto fa salve le disposizioni di cui all' della legge 3 maggio del 2019, n. 37.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82#art-1