Capo V

Art. 15

Procedure di salvaguardia

In vigore dal 6 nov 2021
1. Se i componenti di interoperabilità recanti una marcatura CE, immessi in commercio e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non soddisfano le prescrizioni pertinenti, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotta tutte le misure occorrenti per limitarne l'ambito di applicazione, per vietarne l'uso o per ritirarli dal commercio. Il Ministero informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, illustrando i contenuti delle stesse e la relativa motivazione e precisando in particolare se la non conformità deriva da: a) errata applicazione delle specifiche tecniche; b) inadeguatezza delle specifiche tecniche. 2. Se i componenti di interoperabilità muniti della marcatura CE risultano non conformi alle prescrizioni di interoperabilità, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili chiede al produttore o al suo mandatario stabilito nell'Unione europea di riportare il componente di interoperabilità a uno stato di conformità alle specifiche o di idoneità all'impiego, o a entrambi, secondo le condizioni stabilite dall'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, e dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, informando la Commissione e gli altri Stati membri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;153#art-15

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