Capo VII

Art. 20

Sistemi pilota

In vigore dal 6 nov 2021
1. Per consentire l'evoluzione tecnica del SET, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può autorizzare temporaneamente, in parti limitate dei settori sottoposti a pedaggio ricompresi nel registro dei settori del SET di cui all' e parallelamente al sistema conforme al SET, sistemi pilota di pedaggio che integrano nuove tecnologie o concetti non conformi a una o più disposizioni del presente decreto. 2. I fornitori del SET non sono obbligati a partecipare ai sistemi pilota di pedaggio. 3. Prima di avviare un sistema pilota di pedaggio, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili chiede l'autorizzazione della Commissione europea trasmettendo una richiesta corredata da apposita relazione contenente la descrizione del sistema pilota. Il sistema pilota è avviato se autorizzato dalla Commissione europea e per un periodo non superiore a tre anni. Entro sei mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili valuta l'opportunità della prosecuzione del sistema pilota e, in caso positivo, invia alla Commissione una richiesta di estensione dell'autorizzazione, corredata da apposita relazione che ne esplicita i motivi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;153#art-20

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