Capo VI

Art. 18

Ufficio di contatto unico

In vigore dal 6 nov 2021
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è individuata la Direzione generale che opera quale Ufficio di contatto unico per i fornitori del SET, i cui riferimenti sono resi disponibili sul sito istituzionale del suddetto Ministero e sono trasmessi, su richiesta, ai fornitori del SET interessati. Su richiesta del fornitore del SET, l'ufficio di contatto agevola e coordina i primi contatti amministrativi tra il fornitore del SET e gli esattori di pedaggi competenti per i settori del SET sul territorio nazionale. 2. L'ufficio di contatto unico è responsabile della tenuta dei registri elettronici nazionali del SET di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;153#art-18

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Ufficio di contatto unico (Art. 18 Attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione.) — Testo vigente | Portale Normativo