Capo IV
Art. 14
Componenti di interoperabilità
In vigore dal 6 nov 2021
1. Quando è istituito un nuovo sistema di telepedaggio stradale sul territorio nazionale, l'esattore di pedaggi designato responsabile del sistema stabilisce e pubblica, nella dichiarazione relativa al settore del SET, una programmazione dettagliata del processo di valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità ai fini dell'accreditamento, almeno un mese prima dell'entrata in operatività del sistema, dei fornitori del SET interessati. In caso di modifica sostanziale di un sistema di telepedaggio stradale sul territorio nazionale, l'esattore di pedaggi responsabile del sistema stabilisce e pubblica nella dichiarazione relativa ai settori del SET, oltre agli elementi di cui al primo periodo, la programmazione dettagliata della nuova valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità dei fornitori del SET già accreditati al sistema prima della modifica sostanziale dello stesso. La programmazione deve consentire il riaccreditamento dei fornitori del SET interessati almeno un mese prima dell'entrata in operatività del sistema modificato. L'esattore di pedaggi deve rispettare la programmazione indicata.
2. Ciascun esattore di pedaggi, responsabile di un settore del SET sul territorio nazionale, è tenuto a creare un ambiente di test in cui il fornitore del SET o il suo mandatario può verificare l'idoneità all'uso della sua apparecchiatura di bordo nel settore SET dell'esattore di pedaggi e ottenere la certificazione dell'esito positivo dei rispettivi test. È consentita la creazione di un unico ambiente di test per più di un settore SET. Un mandatario può verificare l'idoneità all'uso di un tipo di apparecchiatura di bordo per conto di più di un fornitore del SET. Gli esattori di pedaggi possono chiedere ai fornitori del SET o ai loro mandatari di coprire i costi dei rispettivi test.
3. L'immissione sul mercato di componenti di interoperabilità da usare nell'ambito del SET, recanti la marcatura CE oppure la dichiarazione di conformità alle specifiche o una dichiarazione di idoneità all'uso o entrambe, non può subire divieti, limitazioni nè impedimenti. In particolare, non possono essere richieste verifiche che sono già state compiute nell'ambito della procedura relativa alla conformità alle specifiche o all'idoneità all'uso ovvero a entrambe.
4. I componenti di interoperabilità e l'infrastruttura stradale devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019.
5. La conformità alle specifiche e l'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità sono valutate secondo quanto previsto dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;153#art-14