Capo IV

Art. 12

Servizio continuo unico

In vigore dal 6 nov 2021
1. Il SET deve essere fornito agli utenti come servizio continuo unico, erogato secondo le seguenti modalità: a) una volta memorizzati o dichiarati, o in entrambi i casi, i parametri di classificazione di un veicolo, compresi quelli variabili, non è richiesto alcun altro intervento umano all'interno del veicolo durante un tragitto, se non in caso di modifiche alle caratteristiche del veicolo; b) l'interazione tra l'utente e un elemento specifico dell'apparecchiatura di bordo resta identica a prescindere dal settore del SET interessato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;153#art-12

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