Capo IV
Art. 12
12 / 28Servizio continuo unico
In vigore dal 6 nov 2021
1. Il SET deve essere fornito agli utenti come servizio continuo unico, erogato secondo le seguenti modalità:
a) una volta memorizzati o dichiarati, o in entrambi i casi, i parametri di classificazione di un veicolo, compresi quelli variabili, non è richiesto alcun altro intervento umano all'interno del veicolo durante un tragitto, se non in caso di modifiche alle caratteristiche del veicolo;
b) l'interazione tra l'utente e un elemento specifico dell'apparecchiatura di bordo resta identica a prescindere dal settore del SET interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;153#art-12