Capo III
Art. 11
Istituzione e funzioni
In vigore dal 6 nov 2021
1. L'organismo di conciliazione, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede allo svolgimento delle attività previste dal regolamento adottato in attuazione del medesimo articolo 31, nonché alla verifica del rispetto del principio di non discriminazione nella disciplina dei rapporti contrattuali tra l'esattore dei pedaggi e i fornitori del SET e dell'applicazione delle disposizioni di cui all' ai fini della determinazione della remunerazione dovuta ai fornitori del SET.
2. L'organismo di conciliazione, nella propria organizzazione e struttura giuridica, è indipendente dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori di servizi di pedaggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;153#art-11