Capo IV
Art. 13
Elementi aggiuntivi riguardanti il SET
In vigore dal 6 nov 2021
1. Fermo restando quanto previsto dall' del regolamento di esecuzione 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, l'interazione tra gli utenti del SET e gli esattori di pedaggi nell'ambito del SET è limitata, ove applicabile, al processo di fatturazione in conformità dell', comma 5, e ai processi di riscossione coercitiva. Le interazioni tra gli utenti del SET e i fornitori del SET, o la loro apparecchiatura di bordo, possono essere specifiche per ciascun fornitore del SET, a condizione che esse non compromettano l'interoperabilità del SET.
2. I fornitori di servizi di pedaggio, compresi i fornitori del SET, forniscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativi ai loro clienti, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati comunicati sono utilizzati unicamente per le politiche in materia di circolazione stradale e il miglioramento della gestione del traffico e non possono essere utilizzati per identificare i clienti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;153#art-13