Capo II

Art. 9

Contabilità

In vigore dal 6 nov 2021
1. I documenti contabili dei soggetti giuridici che forniscono servizi di pedaggio riportano in modo chiaro e distinto i costi e i ricavi connessi alla prestazione dei servizi di pedaggio da quelli connessi ad altre attività. 2. Le informazioni sui costi e i ricavi connessi alla prestazione del servizio di pedaggio sono fornite al competente organismo di conciliazione di cui all' o all'organo giurisdizionale che ne fa richiesta. 3. È vietato il trasferimento di fondi tra le attività svolte in qualità di fornitore di servizi di pedaggio e altre attività.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;153#art-9

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