Capo VIII

Art. 25

Protezione dei dati

In vigore dal 6 nov 2021
1. Ai dati personali trattati a norma del presente decreto si applicano il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonché il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 2. In particolare, in materia di protezione dei dati, è garantito che: a) il trattamento dei dati personali a norma degli è limitato ai tipi di dati di cui all'allegato III del presente decreto; b) i dati personali sono precisi e aggiornati e le richieste di rettifica o cancellazione sono trattate senza indebito ritardo; c) è stabilito un termine per la conservazione dei dati. 3. I dati personali trattati a norma del presente decreto sono utilizzati soltanto al fine di: a) identificare presunti trasgressori tenuto conto dell'obbligo di pagamento dei pedaggi stradali nel quadro fissato dall', comma 8; b) assicurare che l'esattore di pedaggi ottemperi ai propri obblighi nei confronti delle autorità fiscali nel quadro fissato dall', comma 9; c) identificare il veicolo e il relativo proprietario o intestatario con riferimento al quale sia stato accertato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, secondo quanto previsto dagli . 4. I soggetti interessati godono dei diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, nonché di presentazione di denuncia al Garante per la protezione dei dati personali, al risarcimento e ricorso giurisdizionale secondo quanto stabilito dalla legge. 5. Il presente articolo non pregiudica la possibilità di limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti in talune disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ai sensi dell' di tale regolamento, per le finalità elencate nel paragrafo 1 di detto articolo. 6. Ogni soggetto interessato ha il diritto di ottenere, senza indebito ritardo, informazioni riguardo ai dati personali registrati nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che sono stati trasmessi allo Stato membro in cui si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, comprese la data della richiesta e l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;153#art-25

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