Capo III

Art. 25

Mezzi meccanici

In vigore dal 10 ago 2025
1. È fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonché al soccorso, possono accedere a questi ultimi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 GIUGNO 2025, N. 96, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2025, N. 119. 2-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di coloro che operano presso le piste e gli impianti sciistici su incarico del gestore degli stessi, i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati possono accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori dell'orario di apertura delle stesse al pubblico, previa autorizzazione scritta concessa dal gestore dell'area sciabile attrezzata, nella quale sono indicati gli orari, le modalità e le eventuali limitazioni per l'accesso che il conducente del mezzo è tenuto a osservare unitamente alle ulteriori prescrizioni eventualmente previste da norme regionali. 2-ter. I mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione e devono procedere al bordo della pista e a velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui. 3. Gli sciatori, in ogni caso, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici e consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-25

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