Capo III

Art. 23

Omissione di soccorso

In vigore dal 3 apr 2021
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Omissione di soccorso (Art. 23 Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.) — Testo vigente | Portale Normativo