Capo III

Art. 26

Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche

In vigore dal 3 apr 2021
Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche 1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso. 3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità. 4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-26

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Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche (Art. 26 Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.) — Testo vigente | Portale Normativo