Capo III
Art. 21
Incrocio
In vigore dal 3 apr 2021
1. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.
2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sè o per gli altri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-21