Capo III

Art. 22

Stazionamento

In vigore dal 3 apr 2021
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. 2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità. 3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. 4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei. 5. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-22

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Stazionamento (Art. 22 Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.) — Testo vigente | Portale Normativo