Capo III
Art. 17
Obbligo di utilizzo del casco protettivo
In vigore dal 10 ago 2025
1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo... di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro. In caso di reiterazione della violazione, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo periodo, si applica altresì il ritiro o la sospensione del titolo di accesso agli impianti di risalita per un periodo da uno a tre giorni.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni, tenendo conto della normativa applicabile e, in particolare, delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
4. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità amministrativa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-17