Capo II

Art. 13

Segnaletica

In vigore dal 5 set 2023
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse, tenuto anche conto delle norme UNI di settore attualmente in vigore.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-13

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