Capo II

Art. 11

Obblighi dei gestori

In vigore dal 3 apr 2021
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell' assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo