Capo II
Art. 11
Obblighi dei gestori
In vigore dal 3 apr 2021
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell' assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-11