Capo II

Art. 16

Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni

In vigore dal 3 apr 2021
1. È fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all' di rendere adeguatamente visibili, oltre alle informazioni di cui all', comma 5, anche quelle relative alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal presente decreto, mediante collocazione nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza dei principali impianti. 2. Restano fermi i finanziamenti delle campagne informative previsti dall', commi 1 e 2, e dall', comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-16

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