Capo II
Art. 5
Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà
In vigore dal 10 ago 2025
1. Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado difficoltà come segue:
a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;
b) colore rosso: piste di media difficoltà caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti;
c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento.
2. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco.
3. Le piste di fondo sono suddivise in:
a) pista facile, segnata in blu, avente:
1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;
3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri;
4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;
b) pista di media difficoltà segnata in rosso, avente:
1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento;
3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri;
4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;
5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;
c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b).
4. Le piste innevate di slitta o slittino sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e adeguano la segnaletica relativa alle aree sciabili a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'.
5. In prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà ai sensi del comma 1.
6. Alla partenza di ogni impianto è indicato il colore delle piste servite.
6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, hanno facoltà di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, di cui al presente articolo, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e planoaltimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-5