Capo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 set 2023
1. Ai fini di cui al presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve;
b) Comitato olimpico nazionale italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;
c) Federazione sportiva nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
d) pericolo atipico: pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico; e) piste di discesa: tracciati appositamente adibiti alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni, della tavola da neve o di altri attrezzi destinati alla pratica degli sport sulla neve, segnalati, preparati e conformi alle linee guida predisposte della Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI;
f) piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati e preparati;
g) piste per la slitta, lo slittino o altri sport sulla neve: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati;
h) pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile;
i) sci alpinismo: attività sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna, con gli sci ai piedi o in spalla, affrontando anche difficoltà tipicamente alpinistiche, come passaggi di ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci dallo stesso versante di salita o da altro versante;
l) sci alpino: sport invernale praticato su percorsi, liberi o tracciati da paletti, lungo discese innevate con l'ausilio di sci;
m) sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi piani e su lunghe distanze;
n) sci fuori pista: attività sciistica che viene praticata fuori delle piste, su percorsi liberi, anche utilizzando per la salita gli impianti di risalita nei comprensori sciistici;
o) slitta: discesa su pista attrezzata con una slitta carenata dotata di pattini;
p) slittino: sport praticato su una piccola slitta sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate;
q) snowboard: sport di scivolamento sulla neve, praticato utilizzando una tavola costruita a partire da un'anima di legno e provvista di lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle dello sci;
r) snowpark: area riservata alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, nonché alla pratica del boardercross e dello skicross;
s) telemark: tecnica sciistica connotata da una serie di movimenti e atteggiamenti, in particolare con la posizione inginocchiata, come posizione di stabilità e sicurezza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-2