Capo II
Art. 7
Delimitazione piste da fondo e altre piste
In vigore dal 3 apr 2021
1. Le piste di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:
a) lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;
b) lungo un bordo pista quando siano tracciate in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.
2. La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista. La palinatura è realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili.
3. La palinatura può essere omessa:
a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali quali pendii, scarpate a monte, aree boscate o da elementi artificiali quali muri o staccionate;
b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;
c) nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.
4. La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.
5. Le piste per la slitta o lo slittino sono delimitate come le piste da discesa; le piste di risalita per lo sci alpinismo sono delimitate con bandierine verdi sul solo lato destro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-7