Capo III
Art. 28
Concorso di responsabilità
In vigore dal 3 apr 2021
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-28