Art. 28 · Concorso di responsabilità
Capo III

Art. 28

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Concorso di responsabilità

In vigore dal 3 apr 2021
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.
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