Capo III

Art. 29

Soggetti competenti per il controllo

In vigore dal 3 apr 2021
1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo