Capo III
Art. 29
29 / 44Soggetti competenti per il controllo
In vigore dal 3 apr 2021
1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-29