Capo V
Art. 33
Sanzioni amministrative
In vigore dal 10 mar 2021
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa di settore nazionale e dell'Unione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
2. A chiunque esercita la produzione a scopo di commercializzazione di materiale di moltiplicazione della vite, senza la registrazione al RUOP di cui all', si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.
3. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di varietà e cloni di vite non ufficialmente registrati al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite di cui all' o che non soddisfano più le condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del controllo di cui all' si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.
4. Al costitutore o al soggetto incaricato della conservazione in purezza che non adempia agli obblighi di cui all', comma 1, inerenti al mantenimento in purezza di una varietà o di un clone, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.
5. Al responsabile della conservazione in purezza che non effettua il controllo della selezione conservatrice mediante le registrazioni di cui all', comma 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.
6. Al responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche da parte del Ministero in applicazione dell', si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.
7. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione della vite non ufficialmente certificati o controllati come appartenente alle categorie di cui all' si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.
8. A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione non sottoposti al controllo prescritto ai sensi degli per la categoria nella quale essi risultano classificati, di cui all', si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
9. A chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali di cui agli da parte del personale incaricato, durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite e le relative ispezioni e campionamenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000.
10. All'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione senza notificare la prevista denuncia di cui all' si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.
11. A chiunque produce in conto lavorazione materiali di moltiplicazione della vite senza la prevista autorizzazione di cui all' si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.
12. A chiunque non comunica gli impianti sostitutivi con la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite di cui all' in applicazione di quanto disposto dall' si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.
13. A chiunque preleva materiale vivaistico da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione di cui all' si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.
14. All'operatore professionale che non mantiene separati i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo ai sensi dell' si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.
15. A chiunque movimenta tra regioni diverse i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti in applicazione dell' si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.
16. A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite non rispondenti ad una delle categorie e ai relativi requisiti di cui all', comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.
17. A chiunque preleva materiale di moltiplicazione delle viti madri e stampa etichette ufficiali senza l'autorizzazione di cui all' si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.
18. A chiunque durante la fase di coltivazione, la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento e il trasporto non mantiene separati ed identificati i lotti, secondo le varietà, di materiali di moltiplicazione della vite, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all' si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.
19. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi, di cui all', commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.
20. A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui all', comma 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.
21. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene l'etichetta di certificazione ufficiale, di cui all', commi 2, 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.
22. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione con etichetta carente delle informazioni previste ai sensi dell' si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 6.000 e il sequestro del materiale.
23. Alla ditta che, ai sensi dell', non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilità si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000.
24. Il Ministero costituisce l'autorità competente a irrogare le sanzioni conseguenti ai controlli di competenza del Servizio fitosanitario centrale. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle provincie autonome sono le autorità competenti ad irrogare le sanzioni conseguenti ai controlli di propria competenza.
25. Con provvedimento del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di riscossione e di versamento delle pertinenti sanzioni al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi dell', commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;16#art-33