Capo II

Art. 19

Selezione conservatrice

In vigore dal 10 mar 2021
1. Le varietà di vite ovvero i cloni ammessi, iscritti al Registro nazionale, sono mantenuti secondo metodi di selezione conservatrice dal costitutore della varietà o, nel caso di cloni, da chi richiede l'iscrizione. 2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal costitutore della varietà o del clone o dal richiedente di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero può chiedere campioni ai soggetti di cui al comma 1 o prelevarli ufficialmente, per le verifiche della varietà o del clone. 3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora non si conosca il costitutore, può incaricare, con proprio provvedimento, della conservazione in purezza della varietà un soggetto che dia garanzie di adeguato svolgimento dell'incarico sotto il profilo tecnico ed organizzativo. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì qualora il costitutore o il soggetto incaricato del mantenimento in purezza della varietà non adempiano alle prescrizioni concernenti tale mantenimento. 5. Il Ministero presta l'assistenza amministrativa ad uno Stato membro per il controllo della selezione conservatrice qualora questa sia effettuata in territorio nazionale e riguardi varietà e cloni iscritti in tale Stato membro.
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