Capo II

Art. 14

Esami ufficiali

In vigore dal 10 mar 2021
1. L'iscrizione di una varietà al Registro di cui all', successivamente al superamento del vaglio della domanda di cui all', è subordinata allo svolgimento di esami ufficiali, effettuati principalmente mediante prove di campo. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente; nonché i criteri e le procedure per l'esame delle varietà con limitato interesse commerciale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;16#art-14

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