Capo II
Art. 15
Esecuzione degli esami ufficiali
In vigore dal 10 mar 2021
1. Le prove ufficiali di cui all' vertono sui caratteri e criteri minimi di cui all'allegato IV di cui al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
2. Il costitutore o il richiedente l'iscrizione deve inviare al Ministero, o all'organismo da questo delegato allo scopo, i materiali di moltiplicazione necessari all'effettuazione degli esami di cui al comma 1, nei tempi e con le modalità definiti dal Ministero con il decreto di cui all', comma 2.
3. Gli esami ufficiali accertano che le varietà di vite siano distinguibili, stabili e omogenee.
4. Una varietà è considerata:
a) distinguibile, quando è chiaramente identificabile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta nell'Unione europea. Una varietà si considera conosciuta nell'Unione europea se, al momento in cui la domanda di ammissione è debitamente presentata, è contenuta nel catalogo dello Stato membro in causa o di un altro Stato membro, o è oggetto di una domanda di ammissione nello Stato membro in causa o in un altro Stato membro, a meno che le condizioni precedentemente indicate non siano più soddisfatte in tutti gli Stati membri interessati prima della decisione in merito alla domanda di ammissione della varietà da valutare;
b) stabile, se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni;
c) omogenea, se, fatte salve le variazioni che possono derivare dalle particolarità della sua moltiplicazione, è omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà.
5. Al termine degli esami di cui al comma 1, il Ministero predispone il rapporto di esame, e lo trasmette al Gruppo di lavoro permanente che si esprime con parere vincolante. Qualora venga designato un organismo delegato, questo provvede all'invio del rapporto di esame al Servizio fitosanitario centrale, che lo trasmette al Gruppo di lavoro permanente.
6. Per le varietà oggetto di privativa per varietà vegetale nazionale o comunitaria ai fini dell'iscrizione al registro, sono validi i risultati delle prove descrittive ufficiali eseguite ai fini della privativa stessa.
7. Per le varietà già iscritte in altri Registri ufficiali dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione al registro, è valida la descrizione ufficiale rilasciata dall'istituzione di riferimento responsabile dell'iscrizione.
8. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;16#art-15