Capo III

Art. 20

Controlli ufficiali ai materiali di moltiplicazione della vite

In vigore dal 10 mar 2021
Controlli ufficiali ai materiali di moltiplicazione della vite 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite finalizzati all'accertamento della conformità alle caratteristiche e alle condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio. Tali controlli si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione, manipolazione, imballaggio e commercializzazione, mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali. 2. Ai fini della certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite, le attività di controllo di cui al comma 1 hanno ad oggetto l'accertamento delle condizioni e dei requisiti relativi alla coltura e ai materiali di moltiplicazione di cui agli allegati II e III al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere definite ulteriori modalità di esecuzione dei controlli di cui al presente Capo. 3. Gli oneri derivanti dalle attività finalizzate al controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;16#art-20

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