Capo V
Art. 34
Tariffe
In vigore dal 10 mar 2021
1. Le tariffe a carico dell'interessato, per le attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione delle varietà e dei cloni nel Registro di cui agli , per le attività di controllo e certificazione di cui agli , e 25, e per il rilascio delle etichette ufficiali di cui all', sono stabilite dal Ministero, in misura corrispondente al costo effettivo del servizio reso.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e, per le tariffe di competenza dello Stato, le modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell', commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per la copertura dei costi derivanti dalle attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione al Registro delle varietà.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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