Capo VI
Art. 38
Disposizioni transitorie
In vigore dal 10 mar 2021
1. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto dall', comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 se non in contrasto con il presente decreto.
2. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto all', comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005.
3. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti agli , comma 3 e 24, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005.
4. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto dall', comma 1, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997 e al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 giugno 2008.
5. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto all', comma 3, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 16 marzo 1998 e al decreto del Ministro per le politiche agricole 24 giugno 1999.
6. Il personale tecnico per i controlli ai materiali di moltiplicazione della vite già autorizzato alla data di pubblicazione del presente decreto è iscritto d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;16#art-38