Art. 38 · Disposizioni transitorie
Capo VI

Art. 38

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 10 mar 2021
1. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto dall', comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 se non in contrasto con il presente decreto. 2. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto all', comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005. 3. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti agli , comma 3 e 24, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005. 4. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto dall', comma 1, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997 e al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 giugno 2008. 5. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto all', comma 3, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 16 marzo 1998 e al decreto del Ministro per le politiche agricole 24 giugno 1999. 6. Il personale tecnico per i controlli ai materiali di moltiplicazione della vite già autorizzato alla data di pubblicazione del presente decreto è iscritto d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'.
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