Capo IV

Art. 32

Tracciabilità

In vigore dal 10 mar 2021
1. Gli operatori professionali autorizzati dispongono di sistemi e procedure che consentono di rispettare, per ciascuna unità di vendita, gli obblighi di tracciabilità di cui agli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) 2016/2031, compresa la registrazione delle etichette. 2. La ditta vivaistica si può approvvigionare all'esterno delle etichette necessarie o procedere alla stampa con propria stampante, e in tali casi deve mantenere la registrazione delle etichette prodotte nel suo sistema di tracciabilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;16#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo