Capo IV
Art. 28
Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite
In vigore dal 10 mar 2021
Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
della vite
1. I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati in presenza delle seguenti condizioni:
a) se sono ufficialmente certificati nelle categorie «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati» oppure ufficialmente controllati come materiali di moltiplicazione standard nel caso di materiali di moltiplicazione diversi da quelli destinati ad essere impiegati come portinnesto;
b) se soddisfano le condizioni dell'allegato III.
2. Le barbatelle reinnestate sono commercializzate nella categoria Standard.
3. Per commercializzazione, ai fini del presente decreto, si intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale. Non rientrano nella commercializzazione gli scambi di materiali di moltiplicazione che non mirano a uno sfruttamento commerciale della varietà, e comunque:
a) la fornitura di materiali di moltiplicazione a organismi di sperimentazione o di controllo;
b) la fornitura di materiali di moltiplicazione a prestatori di servizi, in vista della trasformazione o del condizionamento, purchè il prestatore non acquisisca un titolo sul materiale di moltiplicazione fornito;
c) lo spostamento di materiali di moltiplicazione tra centri aziendali dello stesso operatore professionale situati nella stessa provincia a fini di condizionamento o lavorazione.
4. Fatte salve le norme fitosanitarie vigenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio provvedimento può definire criteri e modalità per la commercializzazione di quantitativi adeguati di materiali di moltiplicazione della vite destinati a:
a) prove per scopi scientifici;
b) lavori di selezione;
c) misure volte alla conservazione della diversità genetica;
d) consumatore finale non professionista.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;16#art-28