Capo IV
Art. 32
32 / 39Tracciabilità
In vigore dal 10 mar 2021
1. Gli operatori professionali autorizzati dispongono di sistemi e procedure che consentono di rispettare, per ciascuna unità di vendita, gli obblighi di tracciabilità di cui agli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) 2016/2031, compresa la registrazione delle etichette.
2. La ditta vivaistica si può approvvigionare all'esterno delle etichette necessarie o procedere alla stampa con propria stampante, e in tali casi deve mantenere la registrazione delle etichette prodotte nel suo sistema di tracciabilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;16#art-32