Capo II
Art. 13
Esame della domanda di iscrizione di una varietà di vite
In vigore dal 10 mar 2021
1. L'iscrizione nel Registro di una varietà di vite, ai sensi dell', è richiesta dal costitutore della varietà, dal suo avente causa o da un rappresentante designato, o, per le varietà pubbliche, da un richiedente che vi ha interesse.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione e i contenuti della domanda di iscrizione di cui al comma 1.
3. Il Ministero provvede all'esame istruttorio della domanda di iscrizione di cui al comma 1, della documentazione allegata e ne verifica l'ammissibilità secondo le disposizioni presente capo.
4. Il procedimento di esame documentale della domanda si conclude entro il termine di novanta giorni, che possono essere sospesi, ai sensi dell', comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero per un periodo non superiore a trenta giorni, per consentire l'integrazione o la correzione delle istanze, ai sensi dell', comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni
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