Capo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 10 mar 2021
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «avente causa»: persona fisica o giuridica alla quale il costitutore della varietà, o del clone, trasferisce i propri diritti e doveri relativamente all'utilizzo; b) «barbatellaio»: appezzamento di un vivaio dove si mettono a radicare le barbatelle; c) «campo catalogo delle varietà di viti iscritte al Registro nazionale»: impianto dove viene mantenuto in coltivazione un campione di piante di tutte le varietà iscritte al Registro nazionale delle varietà di viti (RNVV); d) «campo di produzione»: appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale, anche privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea; e) «centro aziendale»: luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture attraverso le quali l'operatore professionale svolge le attività di cui all'articolo 65, paragrafo, 1 del regolamento (UE) 2016/2031, al quale afferiscono i campi di produzione; f) «certificato del costitutore»: documento di carattere amministrativo o fiscale rilasciato dal costitutore della varietà o del clone o dal suo avente causa, che attesta la categoria Iniziale o Base del materiale di moltiplicazione ai fini della costituzione di vigneti di viti-madri; g) «clone»: una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario; h) «Comitato fitosanitario nazionale»: organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell' della legge 4 ottobre 2019, n. 117; i) «costitutore»: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varietà, che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione, nonché dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» di detta varietà; l) «marza»: porzione di pianta con almeno una gemma vitale; m) «materiali di moltiplicazione»: 1) piante di vite: 1.1) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto; 1.2) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata; 1.3) barbatelle in vasetto: barbatelle franche o innestate prodotte in contenitori alveolati o vasetti; 1.4) barbatelle reinnestate: barbatelle innestate o barbatelle franche, precedentemente autorizzate alla commercializzazione, sulle quali è stato rispettivamente sostituito o posto un nesto mediante innesto, messe a dimora in vivaio o in vasetto; 1.5) barbatelle rimesse: barbatelle franche o innestate precedentemente autorizzate alla commercializzazione messe a dimora in vivaio o in vasetto; 1.6) barbatelle frigoconservate: barbatelle franche o innestate conservate in frigo per la campagna successiva; 1.7) barbatelle micropropagate: barbatelle franche di varietà portinnesto ottenute dalla moltiplicazione in vitro di gemme ascellari, secondo quanto riportato all'allegato I al presente decreto, di cui costituisce parte integrante; 2) parti di piante di vite: 2.1) sarmenti: tralci di un anno; 2.2) tralci erbacei: tralci non lignificati; 2.3) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate; 2.4) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto; 2.5) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati alla produzione di barbatelle franche; n) «micropropagazione»: moltiplicazione in vitro di varietà di vite; o) «operatore professionale»: come definito dall', paragrafo 1, punto 9), del regolamento (UE) 2016/2031; p) «richiedente»: 1) per l'iscrizione di varietà: persona fisica o giuridica che, qualora non sia noto il costitutore, propone l'iscrizione di una varietà ai fini della sua utilizzazione commerciale e ne garantisce il mantenimento in conservazione. 2) per l'iscrizione di cloni: la persona fisica o giuridica che presenta la domanda di iscrizione di un clone al Registro nazionale, responsabile della conservazione in purezza del clone, che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione, nonché dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» di detto clone; q) «Servizio fitosanitario nazionale»: l'organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell' della legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolato nel Servizio fitosanitario centrale e nei Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome; r) «varietà»: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere: 1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi; 2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; e 3) considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato; s) «varietà pubblica»: varietà in libera moltiplicazione; t) «vigneti di viti-madri»: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee da vivaio o di nesti, identificati in modo univoco nella denuncia di produzione; u) «vite»: le piante del genere Vitis (L.) destinate alla produzione di uve o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante; v) «vivai di viti»: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;16#art-2

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