Capo I

Art. 4

Autorità nazionale competente

In vigore dal 10 mar 2021
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», svolge la funzione di autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.
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Autorità nazionale competente (Art. 4 Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo