Capo I
Art. 5
Competenze del Servizio fitosanitario centrale
In vigore dal 10 mar 2021
1. Al Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, compete:
a) il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione;
b) l'organizzazione dell'attività d'informazione, formazione e coordinamento a livello nazionale, del personale tecnico incaricato dei controlli di cui al Capo III;
c) il coordinamento e l'effettuazione delle prove ufficiali di distinguibilità, omogeneità e stabilità (DUS), di cui all', ai fini dell'iscrizione al Registro varietale;
d) la predisposizione delle modalità di attuazione dei controlli degli impianti di viti madri e vivai e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite di cui all';
e) il controllo, la certificazione, il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette ufficiali dei materiali di moltiplicazione di categoria iniziale e di base;
f) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà;
g) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle denunce di cui all' e dei relativi controlli di cui agli .
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinate attività di cui al comma 1, lettere c) ed e), ad enti scientifici o di ricerca nazionali in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Capo II.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;16#art-5