Art. 14 · Esami ufficiali
Capo II

Art. 14

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Esami ufficiali

In vigore dal 10 mar 2021
1. L'iscrizione di una varietà al Registro di cui all', successivamente al superamento del vaglio della domanda di cui all', è subordinata allo svolgimento di esami ufficiali, effettuati principalmente mediante prove di campo. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente; nonché i criteri e le procedure per l'esame delle varietà con limitato interesse commerciale.
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