Capo IV
Art. 17
Abrogazioni
In vigore dal 11 giu 2020
1. Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, di seguito indicate:
a) , commi 1 e 2;
b) articolo 4-ter, comma 2;
c) , comma 6-bis;
d) , comma 3;
e) ;
f) , comma 3.
2. All' del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.
3. L'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è abrogato.
4. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui all', comma 1-quinquies, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.
Storico versioni
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