Capo I
Art. 12
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Funzioni delle regioni e degli enti locali
In vigore dal 11 giu 2020
Modifiche all' del decreto legislativo n. 192 del 2005.
Funzioni delle regioni e degli enti locali
1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «dai decreti di cui all', comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente decreto e dai relativi decreti attuativi»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, le parole «di climatizzazione» sono sostituite dalla seguente: «termici»;
2) alla lettera c), le parole «di cui all', comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all', comma 12, come modificato secondo le modalità individuate ai sensi dell', comma 1-quinquies, n. 5)»;
c) al comma 3-bis:
1) alla lettera c), le parole «certificazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «attestazione della prestazione energetica degli edifici»;
2) alla lettera f), le parole «, o in occasione delle attività ispettive di cui all'allegato L, comma 16» sono soppresse;
d) al comma 5-quinquies:
1) all'alinea, dopo le parole «dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75,» sono inserite le seguenti: «e dai decreti di cui all',»;
2) alla lettera b), dopo le parole «e degli attestati emessi» sono inserite le seguenti: «mediante attività di accertamento documentale e ispezione in sito, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni;»
3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) avviare programmi di verifica del rispetto dei requisiti definiti con i provvedimenti di cui all', comma 1, e del rispetto delle disposizioni di cui all', comma 1-bis, i cui risultati sono comunicati, a fini statistici, al Ministero dello sviluppo economico.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;48#art-12