Capo I
Art. 4
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Ambito di intervento
In vigore dal 11 giu 2020
Modifiche all' del decreto legislativo n. 192 del 2005.
Ambito di intervento
1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) l'integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;»;
b) al comma 2-ter, lettera c), dopo la parola «definizione» sono inserite le seguenti: «di una strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale e»;
c) al comma 2-ter, lettera l), dopo la parola «promozione» sono inserite le seguenti: «dell'efficienza energetica e»;
d) al comma 2-ter, lettera m), dopo le parole «della politica energetica del settore» sono inserite le seguenti: «e all'incremento del tasso di riqualificazione energetica degli edifici tramite maggiori strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione»;
e) al comma 3, lettera a), dopo le parole «al comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e al comma 3-bis.1»;
f) al comma 3, dopo la lettera c) è inserita la seguente: c-bis) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;
g) al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, resta fermo in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto al decreto di cui all', comma 1;»;
h) al comma 3-bis, lettera b), dopo la parola «l'esercizio,» sono inserite le seguenti: «la conduzione, il controllo,» e dopo le parole «degli impianti tecnici, di cui» sono inserite le seguenti: «all', comma 1-ter e».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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