Capo I
Art. 2
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Finalità
In vigore dal 11 giu 2020
Modifiche all' del decreto legislativo n. 192 del 2005.
Finalità
1. All', comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole «migliorare le prestazioni energetiche degli edifici» sono inserite le seguenti: «anche tramite l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonché edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti»;
b) alla lettera b-bis), dopo le parole «determinare i criteri generali» sono inserite le seguenti: «per il calcolo della prestazione energetica,»;
c) alla lettera b-ter), le parole «effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva» sono sostituite dalle seguenti: «definire le modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria»;
d) alla lettera f), dopo la parola «ambientale» sono inserite le seguenti: «nel settore degli edifici, definendo le strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale»;
e) alla lettera h-ter), dopo la parola «promuovere» sono inserite le seguenti: «l'efficienza energetica e»;
f) dopo la lettera h-ter), sono aggiunte le seguenti lettere:
«h-quater) perseguire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, anche attraverso l'implementazione, la valorizzazione ed il collegamento tra le banche dati, mettendo tali informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione anche al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici;
h-quinquies) promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;48#art-2